Statuto

STATUTO

del COMITATO di QUARTIERE di SETTECAMINI

Art.1 – NATURA DEL COMITATO

Il comitato di quartiere non ha scopi di lucro (no profit), ha carattere volontario, si  ispira ai principi della L. 266/91, è un’Associazione a base democratica e partecipativa che persegue esclusivamente obiettivi di solidarietà sociale, è apartitico e mantiene la propria autonomia nei confronti dei partiti politici, delle associazioni sportive, sociali e culturali operanti all’interno o fuori dal quartiere; è formato da cittadini che si incontrano attraverso riunioni periodiche.

Agisce al fine di rendere responsabile la cittadinanza delle scelte amministrative e sociali che riguardano la comunità, nonché al fine di farsi interprete e promotore degli interessi dei cittadini del quartiere presso le Istituzioni e la Pubblica Amministrazione.

 Il presente Comitato ricade tra i Comitati disciplinati dal Capo III, Libro Primo, Capo III “Associazioni non riconosciute e Comitati” art. 36-42 bis del Codice Civile.

Lo spirito del Comitato si conforma ai principi della Costituzione Italiana ed, in particolare, ai principi assiologici di sommo rispetto e centralità della persona umana nella sua dimensione fisica, culturale e spirituale, costituendo il Comitato una di quelle “formazioni sociali” ove si estrinseca la personalità umana ex art. 2 della Costituzione.

Art.2 – PRINCIPI, COMPITI ED OBBLIGHI DEL COMITATO

  1. L’’adesione al Comitato comporta per l’associato la maggiore di età.
  2. Il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi del Comitato, secondo le procedure stabilite
  3. L’elezione delle cariche associative
  4. La definizione dei principi, degli indirizzi generali ed operativi del Comitato e in particolare:
  1. Creare una Comunità cha abbia forte senso di appartenenza e di orgoglio verso il territorio mediante iniziative a carattere sociale, culturale, agonistico et similia ed in generale, attraverso momenti ed occasioni di incontro e di aggregazione.
  2. Favorire una maggior tutela della persona umana, perseguendo ottimali condizioni di SALUBRITA’ AMBIENTALE E DI TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL’AMBIENTE, attraverso la rimozione di tutte le situazioni di inquinamento esistenti a diversi livelli, favoriti anche dalla promiscuità del territorio di tipo industriale e residenziale, anche attraverso la realizzazione di strutture e servizi.
  3.  Perseguire ottimali condizioni di SICUREZZA dei residenti.
  4. Migliorare la qualità di vita degli abitanti dei residenti, favorire lo sviluppo sociale e culturale della comunità locale e far crescere il quartiere valorizzando le sue risorse, contribuire a creare situazioni di benessere individuale e sociale.
  5. Favorire la maggior vivibilità nel quartiere attraverso l’attivazione dei servizi (perlomeno) essenziali all’interno dello stesso e risolvere l’annoso problema della viabilità per rendere Settecamini sempre meno periferia (in senso fisico, ma anche in senso figurato). Quando si parla di viabilità si fa riferimento sia a quella interna al quartiere, ma anche a quella esterna (viabilità sulla Tiburtina e  soluzioni alternative/complementari).
  6. Valorizzare Settecamini nella sua accezione di quartiere ricco di storia e di importanti aree archeologiche da una parte e di oasi verde ridente d’altra parte.
  7. Proteggere le numerose aree verdi ed i parchi (da riqualificare) nel quartiere e risollevarle dall’attuale situazione di degrado.
  8. Offrire ai giovani motivi per rimanere ed amare il loro quartiere attraverso le sane attività sportive, ricreative e culturali.
  9. Favorire il coinvolgimento di anziani nella vita sociale e promuovere momenti di incontro intergenerazionale.
  10. Combattere le situazioni di disagio e di degrado sociale attraverso atti di solidarietà.
  11. Evidenziare e dibattere i problemi del quartiere in costante rapporto con le attività e la situazione locale degli organi comunali e municipali, ai quali il Comitato indirizzerà, ove opportuno, indicazioni e proposte inerenti le tematiche di competenza.
  12. Sensibilizzare i cittadini ai problemi del quartiere ed informarli sulla evoluzione delle iniziative di volta in volta prese e dei risultati ottenuti attraverso un “Notiziario di Quartiere” o altri strumenti ritenuti più opportuni.
  13. Promuovere studi, convegni ed indagini sui problemi di interesse collettivo
  14. Invitare alle sedute del Comitato, quando richiesto, rappresentanti del Municipio, del Comune, della Regione, della Provincia, del Parlamento e di altri Enti, purché riferiscano su problemi specifici proponendo interventi concreti e costruttivi.
  15. Promuovere forme di consultazione dei cittadini assicurando un ampio dibattito ed una corretta informazione.
  16. Promuovere rapporti con gli organi rappresentativi dei quartieri limitrofi e con le Associazioni dello stesso Quartiere con lo scopo di affrontare assieme la soluzione di problemi comuni.
  17. Mantenere le opportune distanze da aggregazioni di partiti politici oggettivamente ritenuti autoritari, estremisti o antidemocratici.

Art.3 – COMPOSIZIONE DEL COMITATO

Organi del Comitato sono:

  1. L’Assemblea Generale di Quartiere
  2.  Il Direttivo
  3. Il Presidente
  • Eventuali organi del Comitato (da istituire all’occorrenza e su deliberazione del Consiglio Direttivo);
  • Organo Collegiale rionale in cui confluiscono tutti i rappresentanti dei vari rioni
  • La Commissioni ambiente
  • La Commissione Territorio
  • La Commissione Sport e Servizi Sociali

2.I membri del Direttivo ed il Presidente, eletti dall’Assemblea, decadono al rinnovo delle cariche previsto in un tempo massimo di anni cinque;

  1. Gli organi del Comitato di Quartiere esercitano i propri incarichi gratuitamente.

Art.4 – IL COMITATO E LE DELIBERAZIONI

Il Comitato è un organo di aggregazione aperto a tutti i cittadini del territorio senza alcuna limitazione e rappresenta un punto di riferimento per la tutela e lo sviluppo sia del territorio che degli interessi culturali, sociali e lavorativi dei suoi residenti.

I Membri del Comitato sono cittadini che non militano in nessun partito politico, ma perseguono esclusivamente gli interessi e le aspettative della collettività. Possono far parte del Comitato le persone fisiche, senza preclusione alcuna legata ad opinioni politiche, credo religioso o nazionalità, che dichiarino di volersi attivamente e gratuitamente impegnare per il perseguimento delle finalità dell’Associazione. La qualità di socio si acquista, con richiesta indirizzata al responsabile. L’adesione al Comitato è a tempo indeterminato, e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso.

L’adesione al Comitato comporta per l’associato il diritto di:

  1. eleggere le cariche associative, Presidente e membri del Direttivo, nelle Assemblee Generali.
    1. deliberare sulle modifiche al presente statuto
    2. l’approvazione dei bilanci
    3. approvare tutti i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell’attività della Associazione
    4. decidere l’eventuale istituzione e/o la modifica dei Dipartimenti e delle Aree Tematiche definendone le finalità, le competenze ed i criteri generali di organizzazione e di funzionamento;
    5. deliberare durante la vita dell’Associazione stessa, secondo quanto prescritto dalla legge e dal presente statuto, sull’eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale;
    6. deliberare lo scioglimento e la liquidazione della Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.
    7. creare un fondo spese minimo per la normale gestione delle attività del Comitato attraverso un contributo economico di una quota annuale di 10 (dieci) euro

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza semplice dei soci presenti nell’Assemblea Generale, comprese le cariche elettive, purché non comportino alcuna rilevanza economica, diretta o indiretta, immediata o futura e non espongano il Comitato, i suoi membri direttivi e i soci, ad alcun rischio di rilevanza civile o penale. Alle stesse condizioni il Direttivo, nelle sue normali riunioni, decide con deliberazione favorevole della maggioranza relativa dei suoi membri presenti purché in numero non inferiore a 5 (cinque). Nel caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

Per motivi di urgenza e/o nel caso di interventi importanti, come un ricorso al TAR, per eventuali provvedimenti della P.A. ritenuti in contrasto con i principi del presente Statuto o lesivi per i Cittadini, o per altre situazioni rilevanti, il Direttivo è autorizzato a deliberare, ma con la maggioranza assoluta dei voti dei suoi membri, compresi il Presidente e il Vice Presidente.

Per l’approvazione dei regolamenti, le modifiche statutarie sostanziali, e l’impiego di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci presenti.

Art.5 – IL DIRETTIVO E IL PRESIDENTE

Le persone che ricoprono incarichi direttivi nel Comitato di Quartiere non possono ricoprire, contemporaneamente, incarichi di partito o incarichi politico-istituzionali e decadono all’atto dell’eventuale candidatura. I membri degli incarichi direttivi dovranno sottoscrivere apposita dichiarazione sulle predette clausole di incompatibilità. Se il Comitato è stato iscritto nel Registro Municipale dei Comitati di Quartiere del Municipio IV tali dichiarazioni verranno trasmesse allo stesso Municipio IV.

Il Presidente e il Direttivo sono organi di rappresentanza del Comitato. Le Assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, eleggono il Presidente e i membri del Direttivo in un numero minimo di 5. Per ciascun membro è sufficiente la maggioranza relativa dei voti dell’Assemblea.

Per le votazioni in Assemblea sono ammesse fino a tre deleghe di singoli soci ad ogni membro partecipante.

Il Direttivo nomina, tra i suoi membri, un vice Presidente che sostituisce il Presidente in sua assenza o indisponibilità.

Sia il Presidente che il Direttivo decadono al rinnovo delle cariche previsto in un tempo massimo di anni cinque. Lo stesso Presidente e gli stessi membri del Direttivo possono essere rieletti.

Se ritenuto utile il Direttivo indica uno dei suoi membri come Segretario che ha la funzione di assistere il Direttivo e il Presidente nella gestione delle attività del Comitato.

Nelle Riunioni e nelle Assemblee il Presidente assume la funzione di Moderatore. Nei rapporti con le funzioni Istituzionali, Tecniche ed Amministrative, oltre al Presidente parteciperanno i Membri del Comitato e/o del Direttivo che avranno più conoscenze specifiche sugli argomenti in esame.

Il Presidente ha la rappresentanza processuale dell’Associazione e può decidere di promuovere liti attive e passive con l’obbligo dell’approvazione per maggioranza assoluta del Direttivo in caso di urgenza, altrimenti è necessaria l’approvazione dell’Assemblea Generale con la maggioranza assoluta. Per ogni controversia ed azione giurisdizionale in cui possano porsi problemi relativi alla legittimazione processuale dell’Associazione, è fatto obbligo al titolare del potere di rappresentanza di agire contestualmente anche in proprio e/o con altri associati, al fine di evitare eventuali pericoli di inammissibilità dell’azione proposta. In tali casi, tutte le spese connesse all’attività giurisdizionale svolta sono da ritenersi ad esclusivo carico della Associazione, che se le accollerà direttamente o comunque provvederà senz’altro al loro rimborso, come previsto dall’art. 2 L. 266, del 11.8.1991, a condizione che l’azione giudiziaria proposta in proprio sia volta al perseguimento dei fini associativi. Le iniziative, anche di carattere stragiudiziario o giudiziario non implicanti necessità di procura sostanziale dell’Associazione, che per ragioni di urgenza non possono essere precedentemente discusse ed approvate, potranno essere sottoscritte da qualsiasi aderente all’Associazione con la dicitura perseguita dall’indicazione di uno degli organi statutari.

Art. 6 – ORGANO DEI RAPPRESENTANTI DEI RIONI DEL QUARTIERE

L’Organo dei Rappresentanti dei rioni del quartiere è un organo facoltativo del Cdq, composto dai rappresentanti di tutti i rioni del quartiere ed ha la funzione di portare all’interno del Comitato i vari problemi e le diverse esigenze che sorgono nelle differenti aree del quartiere. Esso si pone in posizione interlocutoria tra il Comitato ed il Consiglio Direttivo ed ha una funzione Consultiva di quest’ultimo emettendo, laddove richiesto, pareri non vincolanti. I membri durano in carica 5 anni e sono eletti a maggioranza semplice dei componenti del comitato suddivisi per rione.

Art. 7 –  LE COMMISSIONI (AMBIENTE, TERRITORIO E SPORT E SERVIZI SOCIALI)

Per cercare di dare fattiva risposte alle problematiche attualmente emergenti del quartiere è prevista in via facoltativa la creazione di tre differenti Commissioni tecniche suddivise per materia:

  1. la Commissione Ambiente che si preoccupa dei problemi attinenti la salubrità ambientale;
  2. la Commissione Territorio per i problemi legati alla viabilità e all’assetto territoriale;
  3. la Commissione Sport e Servizi Sociali per le questioni inerenti alle Politiche Sportive,  giovanili e sociali.

Le Commissioni sono composte da almeno 3 membri che sono esperti nelle materie tecniche di cui si occupa la stessa Commissione.

All’occorrenza possono essere create altre Commissioni che abbiano oggetto materie diverse da quelle ut supra su decisione del Consiglio Direttivo

I membri delle Commissioni sono designati dal Direttivo.

Art.8- INGRESSO E REQUISITI

Tutti i cittadini possono chiedere di far parte del Comitato in qualsiasi momento per offrire la propria collaborazione e disponibilità. Tuttavia, è richiesto, preferibilmente, che tali cittadini risiedano nel quartiere o che vi svolgano la propria attività lavorativa a carattere continuativo. La richiesta viene generalmente accolta a seguito di presentazione della domanda scritta. Solo in casi eccezionali, come per conflitto di interessi o per incompatibilità con i principi e le regole dello Statuto, il Direttivo può respingere la richiesta motivandola.

Ciascun membro del Comitato e i membri del Direttivo scelgono la forma di collaborazione a loro più congeniale, ma si devono impegnare a portare a termine gli incarichi affidati.

Art.9 – LE SEDUTE

Il Comitato si riunisce quando necessario su convocazione del Presidente o del Vice Presidente e almeno una volta l’anno nell’Assemblea ordinaria per la quale è necessaria la stesura di un verbale.

Tutte le sedute sono pubbliche. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno 5 membri, tra Direttivo, Presidente e Soci del Comitato.

Il Direttivo ha facoltà di riunirsi quando lo ritiene più opportuno per discutere le iniziative da proporre al Comitato in merito a determinati problemi o argomenti. In caso di urgenza il Direttivo può anche prendere decisioni informandone successivamente il Comitato.

Al fine di favorire la democrazia partecipata tra i cittadini del quartiere, il Comitato si impegna ad assicurare la divulgazione della convocazione delle assemblee e dei relativi verbali possibilmente 10 giorni prima della data fissata con i mezzi di comunicazione ritenuti più opportuni e praticabili.

Art.10 – USO di INTERNET

Le convocazioni per riunioni, incontri o assemblee e le comunicazioni, ed eventuali approvazioni di documenti possono avvenire attraverso lo scambio di mail tra i membri del Comitato e/o del Direttivo, considerando questo strumento come valido e sostitutivo, alla normale posta o affissioni di avvisi e similari

L’ uso della rete internet è consentita anche per riunioni e discussioni mediante l’uso di forum, chat e quant’altro possa far interagire, senza limitazione alcuna, i soci del comitato e possono essere utilizzate anche per decretare delibere.

Il sito ufficiale del Comitato è:www.settecamini.org e la pagina ufficiale di facebook è:“Quelli per Settecamini: https://www.facebook.com/search/top/?q=quelli%20per%20settecamini&epa=SEARCH_BOX

Art.11 – LA DOCUMENTAZIONE

Tutta la Documentazione è custodita per argomento da uno o più Membri, oppure dal Presidente o dal Segretario, se nominato. Tutta la documentazione rappresenta un archivio storico di proprietà esclusiva del Comitato.

Art.12 – SEDE

Il Comitato ha sede nei locali da esso appositamente reperiti o messi a disposizione da Cittadini o Istituzioni.

Art.13 – TITOLARITA’ DEL NOME

La denominazione “COMITATO di QUARTIERE di SETTECAMINI” appartiene al comitato stesso che  ha la Titolarità del Nome e del Logo che non possono essere utilizzati da altri.

La denominazione e il logo non possono essere riprodotti da nessuna parte senza il consenso del presidente e/o del direttivo.

Art.14 – ESERCIZIO FINANZIARIO

  • L’esercizio finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno solare. Il Comitato annualmente redige un rendiconto. Entro il 28 febbraio di ciascun anno il Comitato Esecutivo predispone il rendiconto consuntivo dell’esercizio precedente e il rendiconto preventivo del successivo esercizio, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il 31 maggio. I rendiconti devono restare depositati presso la sede nei 15 giorni che precedono l’Assemblea convocanda, per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro abbiano motivato interesse alla loro lettura. La richiesta di copia viene soddisfatta dal Comitato a spese del richiedente.
  • Il Comitato trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:
    a) contributi degli aderenti;
    b) contributi di privati;
    c) contributi dello Stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
    d) contributi di organismi internazionali;
    e) donazioni e lasciti testamentari;
    f) rimborsi derivanti da convenzioni:
    g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali.
  • Il Comitato può acquistare beni mobili registrati e beni immobili occorrenti per lo svolgimento della propria attività. Può inoltre, in deroga agli articoli 600 e 786 del codice civile, accettare donazioni e, con beneficio d’inventario, lasciti testamentari, destinando i beni ricevuti e le loro rendite esclusivamente al conseguimento delle finalità previste dagli accordi, dall’atto costitutivo e dallo statuto.

Non è consentito di cedere beni o di prestare servizi diversi da quelli propri dell’organizzazione, a condizioni più favorevoli, ai soci, associati, partecipanti e a coloro che a qualsiasi titolo operano per l’organizzazione o ne fanno parte. All’Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati nonché fondi riserve o capitale durante la vita dell’Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura. All’Associazione è fatto obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse. E’ vietato, inoltre, distribuire a terzi fondi, riserve e capitale durante la vita dell’Associazione.

ART. 15- ESTINZIONE

L’estinzione del Comitato è deliberata dall’Assemblea dei Soci formata secondo le procedure descritte negli artt. 3, 4, 5, 8 con il voto favorevole dei due terzi degli aventi diritto. É fatto obbligo di devolvere il patrimonio dell’organizzazione, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità, sentiti i soci fondatori non dimissionari e l’organismo di controllo di cui all’art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

ART. 16 – LEGGE APPLICABILE

Il presente statuto, viene depositato e registrato ai sensi della legge 266/91, DLgs. 460/1997 dal Presidente o da persona da lui delegata. Si chiede l’esenzione dall’imposta di bollo e dall’imposta di registro come stabilito dall’art. 8, primo comma della legge 11 agosto 1991, n 266 – Legge quadro sul volontariato e rese attuabili dalla Circolare 25 Febbraio 1992, n 3 pag. 26, quartultimo capoverso, del Ministero delle Finanze.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni statali e regionali vigenti in materia di Associazioni e, in materia di Associazioni di tutela dell’ambiente e degli animali, e in materia di Associazioni di volontariato.

ART. 17 – NORMA TRANSITORIA

Ai fini necessari per l’iscrizione dell’Associazione nei relativi albi, elenchi ed altro il Presidente è autorizzato ad apportare le modifiche allo statuto che si rendano necessarie previste da leggi e regolamenti.

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